Articolo 1540 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita cumulativa di più immobili

Dispositivo

Note

(1) In base al dettato normativo si deve ritenere che la compensazione vada fatta tra le dimensioni degli immobili e, di conseguenza, tra i loro prezzi.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 15751/2017

2Cass. civ. n. 15545/2013