Articolo 1554 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Spese della permuta
Dispositivo
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali (1).
Note
(1) Ciò costituisce una ulteriore differenza dalla vendita, nella quale le spese sono, di regola, a carico dell'acquirente (v.1475 c.c.).