Articolo 1554 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese della permuta

Dispositivo

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali (1).

Note

(1) Ciò costituisce una ulteriore differenza dalla vendita, nella quale le spese sono, di regola, a carico dell'acquirente (v.1475 c.c.).