Articolo 1562 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento del prezzo
Dispositivo
Nella somministrazione a carattere periodico (1) il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse (2).
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso (3).
Note
(1) La somministrazione è tale se tra le singole prestazioni intercorre un lasso di tempo (v.1559 c.c.).
(2) Le parti, peraltro, possono prevedere tempi di pagamento diversi.
(3) Si pensi, ad esempio, alle bollette del gas o dell'energia elettrica.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 23699/2016
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23699 del 22 novembre 2016)
2Cass. civ. n. 13193/2011
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13193 del 16 giugno 2011)
3Cass. civ. n. 10285/2002
Con riguardo al contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), l'errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all'esecuzione del contratto, non ne comporta l'annullabilità, incidendo solo sull'entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita e non soltanto un indennizzo nei limiti dell'ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10285 del 16 luglio 2002)
4Cass. civ. n. 862/2000
L'errore di calcolo presente nella bolletta e relativo al prezzo della prestazione fornita, non è di natura negoziale, in quanto attiene ad un mero atto giuridico, e pertanto non deve essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della medesima per poter essere corretto dall'ente somministrante, se i dati veri ed effettivi divergono da quelli dichiarati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 862 del 26 gennaio 2000)
5Cass. civ. n. 6502/1998
L'obbligo dell'avente diritto alla somministrazione di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni ricevute, non viene meno, trattandosi dell'approvvigionamento di acqua in favore di un immobile, per la circostanza che durante un certo periodo di tempo il somministrato non abbia avuto (nel caso, a seguito di requisizione in uso) il libero godimento dell'immobile approvvigionato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6502 del 3 luglio 1998)