Articolo 1568 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione

Dispositivo

Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (1).

L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita [1470] delle cose di cui ha l'esclusiva (2), risponde dei danni [1223] in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato [1743] (3).

Note

(1) Poiché la clausola determina una restrizione nella libertà contrattuale del somministrante, si ritiene debba essere approvata specificamente per iscritto (1341 comma 2 c.c.).

(2) Ad esempio, il barista che ha assunto l'obbligo di vendere una data bibita di cui riceve la somministrazione in esclusiva: si tratta di un obbligo che si affianca al patto di esclusiva.

(3) Il fatto che abbia eseguito il contratto, anche se solo per il quantitativo minimo, pone la questione della risolubilità dello stesso (1453 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6819/1994

Nel contratto di concessione di vendita — che per la sua struttura e funzione economico-sociale è un contratto atipico di scambio, che, escludendo profili di cooperazione, si colloca in un'area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia — l'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una «zona» al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6819 del 21 luglio 1994)

2Cass. civ. n. 1696/1976

A differenza del contratto di agenzia con rappresentanza, rientrante nello schema del mandato ed estrinsecantesi in unalocatio operis, il contratto di somministrazione con esclusiva costituisce una specie differenziata di vendita, in cui all'obbligazione dell'avente diritto alla somministrazione di rivendere per proprio conto ed in una zona determinata la merce fornitagli corrisponde quella del somministrante di non rivendere le merci ad altri nella stessa zona; in tale ipotesi, con il passaggio a carico dell'acquirente dei rischi inerenti alle merci ed alle successive operazioni commerciali, resta escluso il rapporto di agenzia, in cui le prestazioni dell'agente si esauriscono nella conclusione, per suo tramite, di contratti per conto e in rappresentanza del preponente, e prende vita, invece, un rapporto di somministrazione, nel quale l'obbligo dell'acquisto e della rivendita delle merci prodotte da una parte viene assunto dall'altra, per nulla mutando codestonomen jurisanche se al rapporto principale seguano accordi fiduciari tra le parti di stretta collaborazione, con l'obbligo di propaganda e diffusione del prodotto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1696 del 13 maggio 1976)