Articolo 1580 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cose pericolose per la salute

Dispositivo

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo (1) la salute [32] Cost.] del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti (2), il conduttore può ottenere la risoluzione (3) del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia [1229].

Note

(1) Il pericolo è serio se determina un'alta probabilità di effetti dannosi per la salute.

(2) Dal tenore della norma, che si riferisce sia ai familiari che ai dipendenti, si deduce la volontà di renderla applicabile sia alle locazioni ad uso abitativo (v. L. 9 dicembre 1998, n. 431) che a quelle ad uso commerciale (v. L. 7 luglio 1978, n. 392).

(3) L'azione di risoluzione spetta solo al locatario quale parte del rapporto contrattuale (1453 c.c.). L'eventuale danno alla salute patito dai suoi familiari o dipendenti potrà essere fatto valere da questi in via aquiliana (2043 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 19744/2014

Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa qualora gli stessi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potessero essere a lui noti; né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19744 del 19 settembre 2014)

2Cass. civ. n. 23909/2006

In materia di locazioni l'art. 1580 c.c., che consente al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto e non anche il risarcimento del danno nel caso in cui i vizi siano dal medesimo conosciuti al momento della conclusione del contratto, ha carattere eccezionale e non è applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal locatario ovvero quando il locatore si sia reso inadempiente all'obbligo di mantenere il bene in stato di servire alluso convenuto, trovando applicazione, in detti casi; le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23909 del 9 novembre 2006)

3Cass. civ. n. 915/1999

Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato quand'anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 915 del 3 febbraio 1999)

4Cass. civ. n. 3636/1998

L'art. 1580 c.c. attribuisce al conduttore la cui salute sia minacciata da vizi della cosa a lui noti al momento della conclusione del contratto il potere di chiedere la risoluzione, non anche l'ulteriore rimedio del risarcimento del danno eventualmente subito in conseguenza dei vizi, giacché in tale ipotesi il danno deve ritenersi consapevolmente accettato dal conduttore. La norma, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal conduttore ovvero quando il locatore siasi reso inadempiente all'obbligo di mantenere la cosa in stato di servire all'uso convenuto, trovando applicazione in dette ipotesi le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3636 del 8 aprile 1998)