Articolo 1582 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto d'innovazione

Dispositivo

Note

(1) Dalla norma si desume che sono invece ammesse le modifiche che non diminuiscono tale godimento.

(2) Il conduttore ha, potenzialmente, un ampio ventaglio di rimedi per il caso in cui il locatore violi il divieto: la risoluzione del contratto (1453 c.c.), che verrà chiesta se la diminuzione è tale da far venir meno, per lui, ogni utilità del bene; l'esecuzione specifica (2933 c.c.), se la diminuzione di valore non compromette totalmente il bene; l'azione di reintegra (1168 c.c.) se la violazione ha addirittura privato il conduttore del possesso del bene.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3343/2001

2Cass. civ. n. 7001/1993

3Cass. civ. n. 772/1973