Articolo 1586 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pretese da parte di terzi
Dispositivo
Se i terzi, che arrecano le molestie, pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni [1012]; [1777] comma 2] (1).
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo (2). Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi [108] c.p.c.] (3).
Note
(1) Pertanto, se manca tale pronto avviso, non viene meno la garanzia dovuta dal locatore: questi ha solo diritto al risarcimento del danno sofferto (1223 c.c.) dato dalla perdita subita proprio per la mancanza della comunicazione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il conduttore non informi il locatore dell'atto di citazionenotificatogli (163,125,137 ss. c.p.c.) e questi, di conseguenza, decada dalla possibilità di sollevare una determinataeccezionesufficiente a rigettare la pretesa avversa (167, 2).
(2) La chiamata in giudizio può provenire dal terzo ovvero dal conduttore (106 c.p.c.) ma anche dal giudice (107 c.p.c.).
(3) Se il conduttore è citato in giudizio deve darne comunicazione al locatore e, quindi, può anche esserne estromesso.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 15222/2023
In tema di condominio solo i condomini, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea; facoltà riconosciuta anche ai conduttori limitatamente alle ipotesi regolate dall'art. 10, comma 1, della l. n. 392 del 1978, potendo quest'ultimi, in caso di approvazione di una delibera che arreca pregiudizio, ovvero molestia, all'esercizio del loro diritto di godimento dell'immobile, avvalersi delle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.c.–Il condominio che faccia valere, nei confronti del proprietario-locatore, la violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi e richieda la cessazione della destinazione abusiva al conduttore, deduce l'esistenza di servitù gravanti sulla cosa locata che ledono il diritto di godimento del bene, implicando ciò l'applicabilità dell'art. 1586 c.c. con riguardo al rapporto locativo, di talché, ove il conduttore convenuto in giudizio dal condominio si opponga alla pretesa di quest'ultimo, dimostra la persistenza del suo interesse a rimanere nella lite, agli effetti del secondo comma del citato art. 1586 c.c., al fine dell'inopponibilità del divieto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15222 del 30 maggio 2023)
2Cass. civ. n. 5899/2022
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5899 del 23 febbraio 2022)
3Cass. civ. n. 25740/2015
Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell’immobile per finita locazione, non vengono meno l’interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l’accertamento dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto dell’avvenuta cessazione del contratto di locazione ad uso non abitativo nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, rilevando, per contro, la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto, in forza dell’operatività di una clausola risolutiva espressa, giacché essa avrebbe comportato, ai sensi dell’art. 1458 c.c., la condanna alla restituzione delle prestazioni adempiute).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25740 del 22 dicembre 2015)
4Cass. civ. n. 162/1969
La norma dell'art. 1586 c.c. riguarda l'ipotesi del terzo che agisca in via giudiziale contro il conduttore, vantando un diritto sulla cosa locata a costui, prevenendo in tal caso la laudatio auctoris. Al contrario, il conduttore è passivamente legittimato per le azioni nei suoi confronti proposte, allorché si basino su di una sua personale responsabilità per fatto illecito, lesivo del diritto di un proprietario confinante rispetto al bene locato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 162 del 22 gennaio 1969)