Articolo 1610 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spurgo di pozzi e di latrine

Dispositivo

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore (1).

Note

(1) L'articolo9, L. 27 luglio 1978, n. 392 stabilisce che le relative spese sono a carico del conduttore: ne deriva che la norma in commento deve essere intesa nel senso che è a carico del locatore l'iniziativa per lo spurgo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2035/1977

Rientra nell'autonomia negoziale dei contraenti stabilire se il conduttore debba corrispondere al locatore, insieme con il canone pattuito, anche l'importo delle spese condominiali, ovvero se tale prestazione debba rimanere in tutto o in parte a carico del locatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2035 del 18 maggio 1977)