Articolo 1620 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Incremento della produttività della cosa
Dispositivo
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa (1), purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio (2), e siano conformi all'interesse della produzione [1592], [1615] (3).
Note
(1) Si pensi, ad esempio, alla possibilità di installare sul fondo un impianto fisso di irrigazione al fine di aumentare la produttività di un fondo agricolo.
(2) Inoltre, è implicito il divieto di mutare in modo permanente la destinazione economica del bene (1618 c.c.).
(3) Se l'affittuario si rende inadempiente il concedente può agire con l'azione di risoluzione (1453 c.c.) ovvero, per cautelarsi, con la denunzia di nuova opera (1171 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19162/2005
In tema di affitto di cosa produttiva, l'art. 1620 attribuisce all'affittuario la facoltà di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima; l'esercizio di tale facoltà non può , però, tradursi in obblighi a carico del locatore e non può , pertanto, di per sè costituire titolo per pretendere da quest'ultimo indennità per miglioramenti effettuati in attuazione di dette iniziative. Ne consegue che in nessun caso l'affittuario ha il diritto di ritenere l'azienda affittata fino a quando gli venga corrisposta l'indennità o eventuale altra somma, sempre che dovute. Nè rileva che il diritto di ritenzione sia previsto in materia di enfiteusi, di possesso di buona fede o in favore del coerede che conferisca un bene in natura, atteso che le norme che prevedono il diritto di ritenzione hanno natura eccezionale e non sono perciò suscettibili di applicazione analogica.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19162 del 29 settembre 2005)
2Cass. civ. n. 1008/1979
La facoltà del locatario di cosa produttiva, a norma dell'art. 1620 c.c., di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima non può tradursi in obblighi a carico del locatore, e, pertanto, non può di per sé costituire titolo per pretendere da quest'ultimo indennizzi per migliorie effettuate in attuazione di dette iniziative.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1008 del 15 febbraio 1979)