Articolo 1620 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incremento della produttività della cosa

Dispositivo

Note

(1) Si pensi, ad esempio, alla possibilità di installare sul fondo un impianto fisso di irrigazione al fine di aumentare la produttività di un fondo agricolo.

(2) Inoltre, è implicito il divieto di mutare in modo permanente la destinazione economica del bene (1618 c.c.).

(3) Se l'affittuario si rende inadempiente il concedente può agire con l'azione di risoluzione (1453 c.c.) ovvero, per cautelarsi, con la denunzia di nuova opera (1171 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 19162/2005

2Cass. civ. n. 1008/1979