Articolo 1622 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perdite determinate da riparazioni

Dispositivo

Note

(1) Le riparazioni in questione sono quelle sopravvenute nel corso del contratto ed idonee ad alterarne il sinallagma; se si tratta di riparazioni ordinarie si deve fare riferimento all'art. 1575 del c.c..

(2) Lo scioglimento del contratto è possibile nelle ipotesi più gravi. Si noti che la norma non prevede a favore dell'affittuario un potere di sospendere il pagamento in via di autotutela; tuttavia, sul locatore incombe l'obbligo di procedere alle riparazioni straordinarie necessarie e pertanto, se egli non vi provvede, l'affittuario potrebbe interrompere il versamento dell'affitto ai sensi dell'art. 1460 c.c..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2612/1971