Articolo 1624 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto

Dispositivo

Note

(1) Gli articoli 21 e 23 della L. 3 maggio 1982, n. 203, hanno confermato la nullità dei contratti di subaffitto, sublocazione ed, in generale, subconcessione di fondi rustici così come disposta dalla precedente normativa (artt. 12 e 21, L. 11 febbraio 1971, n. 11 e D. lgs. 5 aprile 1945, n. 156).

(2) La norma costituisce una deroga alla disciplina generale in tema di locazione (v.1594 c.c.) e la sua violazione legittima la risoluzione del contratto (1453 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5000/1977