Articolo 1626 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Incapacità o insolvenza dell'affittuario
Dispositivo
L'affitto si scioglie (1) per l'interdizione [414], l'inabilitazione [415] o l'insolvenza dell'affittuario [80] l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario [1179] (2).
Note
(1) Si ritiene che lo scioglimento operi di diritto nel momento in cui viene pronunciata la sentenza e che la eventuale sentenza giudiziale abbia natura meramente accertativa.
(2) La garanzia può essere prestata dal locatore stesso in qualità di terzo (v.1936 c.c.) ovvero da tutore o curatore fallimentare.