Articolo 1629 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Fondi destinati al rimboschimento
Dispositivo
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni (1).
Note
(1) Sono ammessi termini più brevi ma non più lunghi.