Articolo 1636 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Dispositivo

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.