Articolo 1643 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rischio della perdita di bestiame

Dispositivo

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto (1), se non è stato diversamente pattuito [1637].

Note

(1) Poichè la norma non opera alcuna distinzione, l'affittuario sopporta il rischio a prescindere dal soggetto su cui ricada la colpa dell'evento (1218,2043 c.c.).