Articolo 1652 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Anticipazioni all'affittuario
Dispositivo
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo (1).
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (2).
Note
(1) L'indicazione di tali strumenti non è tassativa: in generale, la norma si riferisce ai mezzi che l'affittuario ha l'obbligo di destinare alla coltivazione del fondo (v.1618 c.c.) e che vanno reperiti sul mercato poichè non si possono ricavare dal fondo stesso.
(2) L'affittuario deve restituire la somma spesa maggiorata degli interessi (1284 c.c.).