Articolo 1660 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Variazioni necessarie del progetto

Dispositivo

Note

(1) Le variazioni in questione sono quelle sopravvenute rispetto al progetto e non concordate. Si pensi, ad esempio, alla necessità di usare un materiale più sicuro ma più costoso per le strutture portanti di una casa in costruzione.

(2) Tale comma configura l'unica ipotesi prevista di recesso (v.1373 c.c.) dell'appaltatore. L'indennità deve essere determinata in relazione all'attività già prestata dal recedente.

(3) Tale recesso è diverso da quello di cui all'art. 1671 del c.c.: innanzitutto, nel primo caso il recesso è circoscritto all'ipotesi di variazioni al progetto mentre nel secondo caso sono le parti, concordemente, a definirne limiti e presupposti; ne deriva, inoltre, che nel secondo caso l'indennizzo dovuto è maggiore che nella prima ipotesi ed è determinato non in modo preciso ma in via equitativa.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 6301/2025

2Cass. civ. n. 12882/2020

3Cass. civ. n. 133/2020

4Cass. civ. n. 15732/2018

5Cass. civ. n. 10891/2017

6Cass. civ. n. 9796/2011

7Cass. civ. n. 5632/1996

8Cass. civ. n. 3353/1993

9Cass. civ. n. 1364/1979

10Cass. civ. n. 5666/1978

11Cass. civ. n. 3267/1971