Articolo 1666 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Verifica e pagamento di singole partite
Dispositivo
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita (1).
Il pagamento fa presumere (2) l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti [181] disp. att.] (3).
Note
(1) La norma fa eccezione alla regola per cui la verifica ed il collaudo devono essere compiuti al termine dell'esecuzione dell'intera opera (v.1665 c.c.).
(2) Il comma prevede una presunzione assoluta (2727 c.c.) che prescinde dalla volontà del committente.
(3) L'accettazioneproduce i medesimi effetti sia che riguardi l'intera opera sia che riguardi una parte di essa (v.1665 c.c.). Pertanto, se il committente accetta singole partite deve fare valere subito i vizi non occulti e può dolersene alla consegna dell'intera opera solo se essi incidano sulla funzionalità di questa nel suo complesso.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 19343/2022
Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19343 del 16 giugno 2022)
2Cass. civ. n. 13132/2003
In tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera — che può anche avere una sua autonomia funzionale e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell'oggetto generale del contratto — riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che (come nella specie) non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13132 del 9 settembre 2003)
3Cass. civ. n. 12609/2002
Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsidell'exceptio inadimpleti contractussalva l'ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12609 del 28 agosto 2002)
4Cass. civ. n. 8752/1993
L'appalto di opera da eseguire per partiteexart. 1666 c.c., che postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8752 del 18 agosto 1993)