Articolo 1666 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Verifica e pagamento di singole partite

Dispositivo

Note

(1) La norma fa eccezione alla regola per cui la verifica ed il collaudo devono essere compiuti al termine dell'esecuzione dell'intera opera (v.1665 c.c.).

(2) Il comma prevede una presunzione assoluta (2727 c.c.) che prescinde dalla volontà del committente.

(3) L'accettazioneproduce i medesimi effetti sia che riguardi l'intera opera sia che riguardi una parte di essa (v.1665 c.c.). Pertanto, se il committente accetta singole partite deve fare valere subito i vizi non occulti e può dolersene alla consegna dell'intera opera solo se essi incidano sulla funzionalità di questa nel suo complesso.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 19343/2022

2Cass. civ. n. 13132/2003

3Cass. civ. n. 12609/2002

4Cass. civ. n. 8752/1993