Articolo 1672 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità di esecuzione dell'opera

Dispositivo

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile (1) in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta (2), nei limiti in cui è per lui utile [1675], [2228], in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Note

(1) Se l'impossibilità è originaria ciò impedisce il sorgere stesso del rapporto (v.1256 c.c.).

(2) Della parte di opera di cui paga il prezzo il committente diviene, ovviamente, proprietario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20398/2017

Lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell'art. 81 l.fall., costituisce un effetto legale ex nunc della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 c.c., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice può sempre utilizzare, anche d'ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20398 del 25 agosto 2017)

2Cass. civ. n. 21411/2013

Lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell'art. 81 legge fall., costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non é, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 cod. civ., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera, da determinare, specie nel caso in cui il corrispettivo sia stato pattuito a corpo anche con il ricorso a criteri equitativi, che il giudice può sempre utilizzare, anche d'ufficio, ove dia conto dei dati obiettivi utilizzati e del processo logico seguito.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 21411 del 18 settembre 2013)