Articolo 1675 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore

Dispositivo

Note

(1) Di tali opere egli diviene proprietario.

(2) L'erede non deve nulla per il mancato guadagno atteso che, a differenza del recesso (1671 c.c.), in tal caso il mancato guadagno non dipende dalla sua volontà.

(3) I materiali da consegnare sono quelli non ancora impiegati nella realizzazione dell'opera, ma già acquistati dall'appaltatore a tale scopo; i piani di esecuzione comprendono non solo il progetto, ma qualsiasi grafico, planimetria o computo metrico.