Articolo 1695 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Calo naturale

Dispositivo

Note

(1) Si presume (2727 c.c.), cioè, un calo naturale che non viene sopportato dal vettore.

(2) In ogni caso il vettore può dimostrare, a sua volta, che nemmeno il calo oltre il naturale dipende da sua colpa.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 702/2018