Articolo 1703 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

(1)Il mandato è il contratto col quale una parte (2) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (3) per conto dell'altra (4).

Note

(1) Il mandato è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.); è discusso se il mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) ad acquistare immobili debba essere stipulato per iscritto (1350,1351 c.c.). Esso si distingue dall'appalto (1655 c.c.) e dal contratto di lavoro (2096 c.c.) i quali non hanno ad oggetto una attività giuridica. Si distingue anche dalla commissione (1731 c.c.) poichè anch'essa ha ad oggetto un'attività materiale.

(2) Tale parte è il mandatario (ausiliario se si tratta di attività commerciale, (2082 c.c.).

(3) E' atto giuridico, ad esempio, la conclusione di un contratto (1325 c.c.) o il compimento di un atto unilaterale (1324 c.c.). Ciò costituisce l'oggetto del contratto e, pertanto, deve avere i requisiti previsti dal codice (1346 c.c.).

(4) Chi conferisce l'incarico è il mandante che può attribuire o meno al mandatario anche il potere di rappresentanza (1704,1705 c.c.).

Massime giurisprudenziali (25)

1Cass. civ. n. 8101/2020

L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8101 del 23 aprile 2020) C. giust. UE n. 8101/2020La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità.(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. III, sentenza n. 8101 del 23 aprile 2020)

2Cass. civ. n. 7037/2020

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7037 del 12 marzo 2020)

3Cass. civ. n. 6905/2019

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6905 del 11 marzo 2019)

4Cass. civ. n. 482/2019

Il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto della parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall'esito dell'operazione, l'attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell'imparzialità. In tal caso, l'incaricato ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell'affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico, senza necessità della sua iscrizione all'albo ex art. 2 l. n. 39 del 1989, restando indifferente l'effettiva conclusione dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nello schema del contratto di mandato, l'incarico unilaterale conferito dalla ricorrente, nel suo esclusivo interesse, per la vendita di alcune azioni societarie, comprensivo dell'assistenza in sede di redazione dei relativi contratti e per la ricerca di banche e intermediari disponibili all'erogazione dei necessari finanziamenti, valorizzando l'inscindibilità del rapporto in quanto proteso alla realizzazione di un risultato unitario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2013).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 482 del 10 gennaio 2019)

5Cass. civ. n. 11763/2018

E' valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato "post mortem exequendum" conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi "post mortem" è subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione "mortis causa" e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, "post mortem", che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione "mortis causa" di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ("mandatum post mortem"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la restituzione all'eredità, da parte della mandataria, di somme, già di pertinenza della "de cuius" e rimaste nella sua disponibilità, utilizzate per "spese sostenute per adempiere alle disposizioni della defunta e funerarie", senza distinzione tra atti di disposizione aventi natura meramente esecutiva di impegni già assunti in vita dal mandante ed atti dispositivi di beni ereditari).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11763 del 15 maggio 2018)

6Cass. civ. n. 2828/2016

La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza approfondire l'aspetto della stabilità, aveva escluso che fossero riconducibili all'agenzia rapporti di lavoro di promotori finanziari che presentavano gli elementi tipici del mandato).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2828 del 12 febbraio 2016)

7Cass. civ. n. 24128/2009

Il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24128 del 13 novembre 2009)

8Cass. civ. n. 16382/2009

Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; (c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al D.L.vo n. 206 del 2005; (d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16382 del 14 luglio 2009)

9Cass. civ. n. 24333/2008

Per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all'esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento dell'affare (in quanto anche il mediatore può assumere la rappresentanza dell'intermediato), né è sufficiente avere riguardo all'oggetto dell'incarico (potendo la mediazione essere preordinata alla stipula di qualsiasi contratto, ivi compresi quelli di finanziamento), occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell'incarico, in quanto mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24333 del 30 settembre 2008)

10Cass. civ. n. 12848/2006

Ferma la distinzione tra procura e mandato risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra; il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n. 1) c.c. per l'atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12848 del 30 maggio 2006)

11Cass. civ. n. 5981/2001

Il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante. Ne consegue che il mancato espletamento dell'incarico prima della morte del mandante stesso è di per sé sufficiente a determinare tanto l'inclusione dellaresnell'attivo devoluto agli eredi, quanto la sua computabilità ai fini del tributo successorio, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza che l'esecuzione del mandato sia stata differitapost mortemdalde cuius.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 5981 del 23 aprile 2001)

12Cass. civ. n. 14637/2000

Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell'interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell'attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell'uno o dell'altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l'attività - che può, o deve, esser compiuta - possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14637 del 10 novembre 2000)

13Cass. civ. n. 10265/1998

A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l'agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall'art. 1752 c.c. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l'incarico. Pertanto in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all'uno o all'altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l'incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10265 del 16 ottobre 1998)

14Cass. civ. n. 6063/1998

Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam, sicché è inammissibilel'actio mandatiper il risarcimento dei danni, giacché la nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. (nella specie forma scrittaad substantiam)impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Perciò colui che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l'immobile, né richiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l'obbligo corrispondente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6063 del 18 giugno 1998)

15Cass. civ. n. 3803/1995

Il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale. Conseguentemente, non può qualificarsi di mandato il rapporto nel quale gli atti da compiere consistano solo in una attività esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale, tanto meno se di tali adempimenti il soggetto incaricato debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3803 del 30 marzo 1995)

16Cass. civ. n. 7590/1994

Se per il mandato è necessaria la forma scrittaad substantiam,il requisito può considerarsi soddisfatto solo in presenza di un documento contenente la manifestazione della volontà di conferire il potere di rappresentanza e non anche con documenti che facciano solo riferimento alla procura altrimenti rilasciata o che di questa presuppongono l'esistenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7590 del 30 agosto 1994)

17Cass. civ. n. 3706/1994

Per il mandato a stipulare una compravendita immobiliare, essendo la forma scritta richiestaad substantiam ènecessario che risultino per iscritto sia la proposta del mandante che l'accettazione del mandatario, anche se non espresse contestualmente; ne consegue che la ricognizione dell'avvenuto conferimento del mandato contenuta in una lettera proveniente da una delle dette parti, anche se accompagnata da una quietanza, non configura la documentazione necessaria a provare l'incontro dei consensi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3706 del 18 aprile 1994)

18Cass. civ. n. 6384/1993

A differenza che nel mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare è tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione e cioè a svolgere una determinata attività giuridica con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche se l'affare non è andato a buon fine, a tale obbligo non è invece tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale è subordinato il diritto a compenso, senza che l'indipendenza del mediatore che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile aldominusl'attività dell'intermediario possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6384 del 8 giugno 1993)

19Cass. civ. n. 4032/1988

Il mandato si distingue dalla mediazione perché chi accetta l'incarico, nel mandato, ha l'obbligo giuridico di curarne la esecuzione ed acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre a tale obbligo non è tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale ed imparziale fra i due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le eventuali divergenze e far loro concludere l'affare, senza che l'indipendenza del mediatore possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte od in misura disuguale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4032 del 14 giugno 1988)

20Cass. civ. n. 6239/1982

Il mandato, con o senza rappresentanza, per concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scrittaad substantiam,deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità. Pertanto l'esistenza di un mandato ad alienare (o ad acquistare) immobili, anche per quanto riguarda l'accettazione del mandatario, non può essere desunta, sulla base di semplici presunzioni, dal comportamento esteriore del mandatario ed in ispecie da un mero comportamento, anche se concludente, come quello relativo alla stipulazione della vendita, dovendo essa risultare, non solo ai fini dell'opponibilità ai terzi, ma anche a quelli della sua validità fra le parti (mandante e mandatario) da atto scrittoad substantiamda cui risulti il suo consenso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6239 del 19 novembre 1982)

21Cass. civ. n. 324/1982

Il contratto di mandato (con o senza rappresentanza) — poiché ne è contenuto essenziale, a norma dell'art. 1703 c.c., l'obbligo assunto dal mandatario di «compiere uno o più atti giuridici per conto» del mandante — non può avere ad oggetto un'attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una pluralità di atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come status del soggetto che effettivamente lo pone in essere.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 324 del 18 gennaio 1982)

22Cass. civ. n. 2551/1980

La nullità del mandato all'acquisto di beni immobili, da trasferire successivamente al mandante, per difetto di forma scritta, non osta a che il mandatario possa dare spontanea esecuzione agli accordi verbali intercorsi con il mandante, e, quindi, non può di per sè costituire ragione d'invalidità dell'atto scritto che ponga in essere l'indicato trasferimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2551 del 18 aprile 1980)

23Cass. civ. n. 848/1976

Il negozio con il quale il debitore autorizzato dal creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca conferisce a quest'ultima l'incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la banca accetti l'incarico, senza assumere alcun impegno nei confronti od in favore del creditore, un mandato nell'interesse del creditore indicato qualeadiectus solutionis causa(art. 1188 c.c.) in base al quale la banca, pagando il creditore del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in favore del creditore; detto negozio, infatti, non concretizza una delegazione di debito, difettando il requisito dell'assunzione da parte del delegato dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, né una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario, né, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell'attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 848 del 11 marzo 1976)

24Cass. civ. n. 4215/1974

Il mandato è il contratto con il quale il mandatario, munito o meno del potere di rappresentanza si obbliga a compiere per conto del mandante uno o più atti giuridici, mentre il contratto d'opera, cui è estraneo il concetto di rappresentanza, consiste nel compimento verso corrispettivo di un'opera o di un servizio, cioè di una attività tecnica (materiale od intellettuale) estranea a quella negoziale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4215 del 11 dicembre 1974)

25Cass. civ. n. 1247/1972

L'elemento che distingue l'istituto del mandato da quello della mediazione consiste nel fatto che chi accetta l'incarico è tenuto, nel mandato, all'obbligo di curarne l'esecuzione dietro corrispettivo, mentre tale obbligo non ha il mediatore, che ha soltanto l'onere di mettere in relazione i futuri contraenti, appianarne le divergenze e far loro concludere l'affare.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1247 del 18 aprile 1972)