Articolo 1706 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisti del mandatario

Dispositivo

Note

(1) La tesi prevalente vede nella norma una eccezione all'efficacia obbligatoria del mandato (1703 c.c.) in quanto il mandante avrebbe già acquistato la proprietà delle cose e potrebbe agire con la rivendica (948 c.c.) anche nei confronti dei terzi. Secondo altri, invece, l'efficacia è sempre obbligatoria ed è necessario un nuovo trasferimento.

(2) Si tratta dei terzi che hanno acquistato diritti dal mandatario (ad esempio perchè questi ha alienato loro il bene mobile). Se si ritiene che il mandato abbia efficacia reale l'acquisto dei terzi è salvo ai sensi dell'art. 1153 del c.c.mentre se si accede alla tesi obbligatoria l'acquisto è salvo ai sensi dell'art. 1155 del c.c..

(3) Se il mandatario è inadempiente il mandante può ottenere una sentenza costitutiva del suo diritto ai sensi dell'art. 2932 c.c..

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 29410/2020

2Cass. civ. n. 22988/2016

3Cass. civ. n. 22988/2014

4Cass. civ. n. 3037/2014

5Cass. civ. n. 11314/2010

6Cass. civ. n. 8050/2009

7Cass. civ. n. 2843/1972