Articolo 1711 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti del mandato

Dispositivo

Note

(1) Se il mandatario eccede i limiti dell'incarico o persegue scopi diversi da quelli che gli sono stati affidati si parla di eccesso di mandato.

(2) Si deve distinguere a seconda che il mandato sia con rappresentanza (1704 c.c.) o meno (1705 c.c.). Se vi è la rappresentanza è necessario, ulteriormente, verificare se vengono anche superati i limiti alla procura: se è così, vi è rappresentanza senza potere (1388,1389 c.c.); se non si eccede la procura, nei rapporti tra mandante e mandatario c'è solo inadempimento al mandato (1218 c.c.) mentre verso i terzi risponde il mandante, salvo poter agire in regresso verso il mandatario.In caso di mandato senza rappresentanza, se il mandatario agisce oltre l'incarico conferito ciò rileva solo nei suoi rapporti con il mandante, non nei confronti dei terzi, i quali hanno solo rapporti con il primo.

(3) La ratifica è atto unilaterale soggetto alla forma del contratto da ratificare, se si tratta di contratto formale (1399 c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 7315/2024

2Cass. civ. n. 9472/2004

3Cass. civ. n. 2387/1997

4Cass. civ. n. 12647/1995

5Cass. civ. n. 2802/1995

6Cass. civ. n. 1262/1980