Articolo 1714 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Interessi sulle somme riscosse
Dispositivo
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute (1) (2).
Note
(1) Il debito del mandatario produce, infatti, interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del c.c..
(2) Non c'è inadempimento se il mandante non fornisce istruzioni.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 10434/2014
Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all'incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell'obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l'esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall'art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilità di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all'incasso il contratto stipulato da un professionista con una società, poi fallita, riconosceva la compensabilità del debito contrattuale con un proprio credito professionale già ammesso al passivo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10434 del 14 maggio 2014)
2Cass. civ. n. 4777/1980
L'art. 1714 c.c. — che impone al mandatario di corrispondere al mandante gli interessi sulle somme riscosse per suo conto con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene consegna — opera come sanzione per l'inesatto adempimento dell'incarico, e non può trovare quindi applicazione nel caso in cui il mandante abbia lasciato il mandatario depositario di fatto delle somme riscosse, omettendo di impartirgli le istruzioni necessarie, inutilmente e reiteratamente sollecitate dopo l'esaurimento del mandato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4777 del 21 luglio 1980)