Articolo 1729 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Mancata conoscenza della causa di estinzione
Dispositivo
Gli atti che il mandatario (1) ha compiuti prima di conoscere (2) l'estinzione del mandato (3) sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [1326].
Note
(1) La norma si applica al mandato con rappresentanza (1704 c.c.) e senza rappresentanza (1705 c.c.).
(2) La conoscenza può essere raggiunta in qualsiasi modo. Ad essa viene equiparata l'ignoranza colpevole.
(3) Si tratta di tutte le cause di estinzione, esclusa la revoca per la quale la conoscenza è garantita da un meccanismo apposito, cioè l'onere di comunicazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 3557/1975
Le norme di cui agli artt. 1728 e 1729 c.c., che prevedono l'ultrattività del mandato nel caso di morte del mandante, non riguardano soltanto i rapporti interni fra mandante ed il mandatario (o gli eredi), ma vincolano, altresì, il terzo contraente che si è obbligato per espressa contemplatio domini attraverso il rappresentante. Pertanto, in tema di prelazione fra coeredi, regolata dall'art. 732 c.c., la dichiarazione di accettazione della proposta di alienazione di una delle quote ereditarie, posta in essere dal coerede attraverso un mandatario, è efficace, ai sensi del citato art. 1729 c.c. ed integra valido esercizio del diritto di prelazione, nei confronti del coerede proponente, ancorché sia stata notificata a quest'ultimo dopo la morte del mandante nel caso in cui il mandatario, al momento della notifica, non sia ancora venuto a conoscenza di tale evento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3557 del 25 ottobre 1975)