Articolo 1729 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mancata conoscenza della causa di estinzione

Dispositivo

Note

(1) La norma si applica al mandato con rappresentanza (1704 c.c.) e senza rappresentanza (1705 c.c.).

(2) La conoscenza può essere raggiunta in qualsiasi modo. Ad essa viene equiparata l'ignoranza colpevole.

(3) Si tratta di tutte le cause di estinzione, esclusa la revoca per la quale la conoscenza è garantita da un meccanismo apposito, cioè l'onere di comunicazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3557/1975