Articolo 1734 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca della commissione

Dispositivo

Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata (1).

Note

(1) Tale parte di provvigione si atteggia qualeindennizzoa favore del commissionario in quanto dipende dall'esercizio di un atto lecito.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3169/1974

Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salvo le disposizioni speciali per esso stabilite. Pertanto, i diritti del commissionario, nel caso di revoca del contratto, sono fissati esclusivamente dall'art. 1734 c.c., specificamente dettato per il contratto di commissione, il quale riconosce al commissionario soltanto una parte della provvigione pattuita, da determinarsi tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3169 del 26 ottobre 1974)