Articolo 1737 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta, quindi, di un mandato con o senza rappresentanza (1705 c.c.). Inoltre, si tratta di un contratto consenuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.).

(2) In linea generale si ritiene che il contratto di trasporto che lo spedizioniere si impegna a concludere possa avere ad oggetto solo beni e non persone (1678,1683 ss. c.c.).

(3) La fattispecie deve essere tenuta distinta dal contratto di trasporto (1678 c.c.): in quest'ultimo il vettore si obbliga ad eseguire lo spostamento, nella spedizione lo spedizioniere si obbliga a concludere il contratto di trasporto e gli adempimenti connessi, quali ad esempio l'imballaggio della merce o il suo deposito (1766 c.c.). Inoltre, la spedizione è diversa dalla commissione (1731 c.c.) per lo specifico oggetto.

(4) Richiamando, quale norma generale in tema di mandato, l'art. 1705, comma 2 c.c., si ritiene che il committente possa sostituirsi allo spedizioniere ed esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto agendo direttamente nei confronti del vettore.

(5) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 26504/2022

2Cass. civ. n. 14089/2014

3Cass. civ. n. 4900/2011

4Cass. civ. n. 3354/2009

5Cass. civ. n. 16069/2002

6Cass. civ. n. 13839/1999

7Cass. civ. n. 5030/1998

8Cass. civ. n. 4567/1997

9Cass. civ. n. 11915/1995

10Cass. civ. n. 1016/1995