Articolo 1752 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Agente con rappresentanza
Dispositivo
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1).
Note
(1) In tale ipotesi, a differenza della situazione ordinaria (1742 c.c.), l'agente agisce quale mandatario con rappresentanza: si parla di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio. Ad egli, pertanto, si applicano anche le norme dettate in tema di mandato con rappresentanza (1704 ss. c.c.) ed in tema di procura (1387 c.c.). In particolare, i contratti che egli conclude sono stipulati in nome e per conto del preponente, che ne diviene parte sin dall'inizio.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 2828/2016
La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza approfondire l'aspetto della stabilità, aveva escluso che fossero riconducibili all'agenzia rapporti di lavoro di promotori finanziari che presentavano gli elementi tipici del mandato).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2828 del 12 febbraio 2016)
2Cass. civ. n. 842/1985
L'agente che impegna la società preponente, di cui ha la rappresentanza, in atti di vendita con acquirenti fittiziamente indicati, trattenendo per sé le merci costituenti oggetto di dette vendite, resta debitore del relativo prezzo nei confronti della società, incorrendo — considerata l'assimilabilità, sul piano pratico, dell'ipotesi di nomina fittizia a quella di mancata nomina — nella stessa sorte che gli artt. 1405 e 1762, secondo comma c.c. stabiliscono (in conformità al principio generale della responsabilità di ciascuno per i propri atti) per il contraente per persona da nominare e per il mediatore che non indichino il terzo nei cui confronti il contratto avrebbe in definitiva dovuto, secondo l'affidamento dato, spiegare i suoi effetti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 842 del 5 febbraio 1985)
3Cass. civ. n. 3341/1977
Poiché l'agente ha, di norma, soltanto il compito di stimolare le proposte contrattuali da parte dei clienti e trasmetterle al preponente, a cui spetta — in modo esclusivo — di accettarle o meno, egli può ricevere e trasmettere una proposta di opzione ma non anche stipulare tale contratto per il preponente, a meno che questi gli abbia eccezionalmente conferito poteri rappresentativi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3341 del 26 luglio 1977)
4Cass. civ. n. 4597/1976
L'agente senza rappresentanza non ha il potere di porre nel nulla gli effetti di una vendita già conclusa, ritirando la merce difettosa senza l'autorizzazione del committente e promettendo la restituzione del prezzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4597 del 10 dicembre 1976)
5Cass. civ. n. 3575/1975
All'agente può essere conferita dal preponente anche la rappresentanza per la conclusione degli affari oggetto del contratto di agenzia (art. 1752 c.c.). In ogni caso, però, resta fermo il tratto caratteristico del contratto di agenzia: l'assoluta indipendenza, cioè, dell'esercizio professionale dell'agente, rispetto all'attività imprenditoriale del preponente, e l'assunzione, a carico dello stesso agente, del costo e dei rischi dell'esercizio medesimo, il quale si attua attraverso lo svolgimento di un'attività economica organizzata ed autonoma, la quale si sostanzia in un risultato di lavoro, posto in essere dall'agente come sopra e con il solo vincolo, verso il preponente, di stabile collaborazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3575 del 27 ottobre 1975)