Articolo 1757 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi

Dispositivo

Note

(1) La regola si applica ogni volta che l'efficacia del contratto sia sospesa, come, ad esempio, in caso di stipula conclusa dalfalsus procuratorche necessita di ratifica (1398 c.c.).

(2) Anche tale comma può essere interpretato in senso estensivo, in modo da includervi ogni ipotesi di cessazione dell'efficacia del contratto per una causa sopravvenuta come quella di revoca (2901 c.c.).

(3) Anche tale comma è oggetto di interpretazione estensiva: sussiste diritto alla provvigione anche per altre ipotesi di inefficacia della stipula contemporanea al sorgere del negozio, come nel caso di vendita di cosa altrui (1479 c.c.). Invece, è escluso che la regola valga in caso di nullità del negozio (1418 c.c.), salvo una sua conversione (1424 c.c.).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 9435/2025

2Cass. civ. n. 9431/2025

3Cass. civ. n. 17919/2023

4Cass. civ. n. 25296/2013

5Cass. civ. n. 7332/2009

6Cass. civ. n. 7630/2002

7Cass. civ. n. 7067/2002

8Cass. civ. n. 6731/2002

9Cass. civ. n. 1160/1973

Massime notarili correlate (1)