Articolo 1760 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi del mediatore professionale
Dispositivo
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]:
Note
(1) Quindi, finchè viene stabilito che la merce è conforme al campione ovvero finchè si prescrive il diritto ad agire per la risoluzione (1453 c.c.) volta a far valere la difformità.
(2) Ciò consente di ottenere una prova per il portatore dei titoli per le ipotesi, ad esempio, di furto o smarrimento di essi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7048/1999
Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiestaad substantiamai sensi dell'art. 1350 c.c., mentre, se relativi ad altri rapporti, richiedono soltanto la prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 c.c. Tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa la esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti. Pertanto, un documento, quale la conferma d'ordine, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 1760, n. 3, c.c., da lui solo sottoscritto, ed inviato alle parti, che contenga la conferma dell'avvenuto accordo compromissorio, facendo salva la volontà delle parti di comunicare allo stesso mediatore il loro eventuale dissenso, costituisce prova del compromesso per arbitrato irrituale ove tale dissenso non sia stato manifestato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7048 del 7 luglio 1999)