Articolo 1788 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti del depositante
Dispositivo
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso [1793].
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso [1793].