Articolo 1791 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nota di pegno

Dispositivo

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno (1), sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Note

(1) Tuttavia, essi possono circolare separatamente in quanto la nota di pegno svolge anche una funzione autonoma e diversa da quella svolta dalla fede di deposito (v.1790 c.c.).