Articolo 1794 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prima girata della nota di pegno

Dispositivo

Note

(1) Cioè a favore del possessore che ha accettato la nota di pegno come garanzia di un debito di cui ignora l'ammontare.

(2) Tali indicazioni servono a stabilire il valore per cui il pegno può essere esercitato nonchè la somma che deve essere depositata dal titolare della fede che intende ritirare i beni prima della scadenza del debito (art. 1795 del c.c.).