Articolo 1798 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
(1)Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita [1773] (2) (3).
Note
(1) Il contratto in esame ha natura reale in quanto si perfeziona con la consegna del bene ed ha effetti obbligatori (1376 c.c.). È naturalmente oneroso (1802 c.c.) e a forma libera.
(2) La controversia può avere natura giudiziale ovvero stragiudiziale e può risolversi con sentenza ma anche con una transazione (1965 c.c.) tra le parti. Se è definita da una sentenza, è discutibile se la richiesta di restituzione presupponga o meno il giudicato (2909 c.c.).
(3) Tale contratto, dunque, assolve ad una importante funzione in vista dell'esito del giudizio. Tuttavia, la sua stipula è infrequente in quanto presuppone che le parti concordino sulla figura del sequestratario, ciò che, durante una lite, può risultare arduo. Pertanto, la funzione cautelare è perseguita di solito con la diversa figura del sequestro giudiziario (670 c.p.c.) nel quale il nome del custode è individuato dal giudice.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1/1971
Il sequestro convenzionale è negozio complesso consistente in un accordo con il quale due o più persone stabiliscono di affidare la cosa controversa ad un terzo, rinunciando ad ogni pretesa sulla medesima a favore di colui che la decisione giudiziale indicherà come avente diritto, ed in un contestuale impegno da parte del terzo sequestratario di custodire e consegnare la cosa all'avente diritto, giudizialmente accertato, indipendentemente da uno specifico ordine di consegna da parte del giudice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1 del 7 gennaio 1971)