Articolo 1800 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Dispositivo
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [1766] (1).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle (2). In questo caso si applicano le norme del mandato [1703].
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574].
Note
(1) In particolare, il sequestratario non acquista la proprietà delle cose in quanto trattasi di deposito regolare (1766 c.c.). Tuttavia, se il contratto ha ad oggetto denaro o beni fungibili, si può ritenere configurabile anche un deposito irregolare (1782 c.c.).
(2) Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia controversa la spettanza di un immobile o di titoli di credito (1992 c.c.) prossimi alla scadenza.