Articolo 1823 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare (1) in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto (2).
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita [1831] (3). Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Note
(1) Le singole annotazioni, che vengono decise dalle parti, sono definite rimesse (v.1824 c.c.).
(2) Ciò costituisce la principale differenza tra il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario, che non è una fattispecie autonoma ma un modo di regolare le operazioni bancarie di debito e credito. In esso, appunto, il credito è sempre esigibile dal correntista (v.1852 c.c.).
(3) Il saldo è quanto residua dalle compensazioni quando il conto viene chiuso e potrà essere positivo, negativo o pari a zero.
Massime giurisprudenziali (18)
1Cass. civ. n. 28955/2024
Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che non aveva ammesso al passivo della correntista le poste creditorie derivanti da conti anticipi su fatture, annotate a debito sul conto corrente ordinario dopo la dichiarazione di fallimento, senza indagare se le stesse, a prescindere dalla data di annotazione, si fossero perfezionate sul piano giuridico in epoca antecedente).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28955 del 11 novembre 2024)
2Cass. civ. n. 15371/2024
La chiusura di un conto corrente durante il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo rende esigibile il saldo risultante dallo stesso. Tuttavia, la contestazione della riferibilità del documento contrattuale prodotto dalla banca al conto-anticipi deve essere adeguatamente valutata dalla Corte d'appello.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15371 del 3 giugno 2024)
3Cass. civ. n. 13586/2024
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13586 del 16 maggio 2024)
4Cass. civ. n. 5565/2024
In presenza di un rapporto tra il saldo debitore del c.d. conto anticipi e il saldo del conto corrente cui esso è collegato, l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, con la conseguente inscindibilità del saldo finale.–Il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari.–È ammissibile l'attenuazione della forma scritta che salvaguarda l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio", in particolare nei casi in cui i debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5565 del 1 marzo 2024)
5Cass. civ. n. 5118/2024
In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca. Tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5118 del 27 febbraio 2024)
6Cass. civ. n. 5064/2024
Nel rapporto di conto corrente, quando il correntista agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente considerate, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni o diano giustificazione di un saldo diverso nel periodo di riferimento per effetto della eliminazione delle voci o competenze illegittimamente applicate a quel momento.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5064 del 26 febbraio 2024)
7Cass. civ. n. 9526/2019
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9526 del 4 aprile 2019)
8Cass. civ. n. 23313/2018
La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23313 del 27 settembre 2018)
9Cass. civ. n. 9365/2018
Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9365 del 16 aprile 2018)
10Cass. civ. n. 13258/2017
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura di conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.–L'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Come è noto, infatti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 13258 del 25 maggio 2017)
11Cass. civ. n. 20693/2016
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20693 del 13 ottobre 2016)
12Cass. civ. n. 12263/2015
In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12263 del 12 giugno 2015)
13Cass. civ. n. 17732/2014
Nel contratto bancario regolato in conto corrente, gli atti di accreditamento e di prelevamento non sono qualificabili alla stregua di autonomi negozi giuridici o di pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma si presumono, fino a prova contraria, atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte, onde può esserne dimostrata l'erroneità senza i limiti previsti, per la prova per testi, per presunzioni ed in tema di confessione, rispettivamente, dagli artt. 2725, 2726, 2729, comma secondo, e 2732 cod. civ. (Nella specie, in una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista una somma maggiore di quella effettivamente versata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto provato dalla banca, in via presuntiva, l'errore di scritturazione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17732 del 6 agosto 2014)
14Cass. civ. n. 19640/2005
Quantunque debba escludersi che l'accreditamento del terzo venga attratto, sempre e comunque, nella disciplina del conto corrente (rappresentando esso, piuttosto, un atto neutro, la cui portata va accertata avendo riguardo al negozio nel quale esso si inserisce), il pagamento da parte del debitore ceduto, effettuato mediante versamento della relativa somma sul conto corrente acceso dal cedente presso una banca, costituisce un'operazione che, di regola e salvo patto contrario, si inserisce nell'ambito dell'unitario, complesso rapporto di conto corrente, determinando una mera variazione quantitativa (del credito o) del debito del correntista, e quindi rappresenta, secondo le circostanze, un atto ripristinatorio delle disponibilità del correntista medesimo ovvero un atto solutorio del debito di questo, risultante dal saldo contabile; ne deriva che, ove risulti escluso (in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito) che la banca abbia accettato il mandato, ad essa conferito dal correntista-cedente, di procedere al pagamento, in favore del cessionario, della (intera) somma versata dal debitore ceduto, la rimessa operata da quest'ultimo non si sottrae alla disciplina del conto corrente, sicchè legittimamente la banca provvede all'esecuzione dell'ordine, impartito dal correntista, di girata in favore del cessionario soltanto entro il limite dell'esistenza di un credito del correntista medesimo, computato tenendo conto di detta annotazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19640 del 7 ottobre 2005)
15Cass. civ. n. 4022/1985
Il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia ricollegabile ad un'apertura di credito (non evincibile dalla mera tolleranza di una situazione di «scoperto»), è immediatamente esigibile dalla banca, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale diversa previsione contenuta nelle cosiddette «norme uniformi bancarie», le quali integrano mere condizioni generali di contratto, operanti nel singolo rapporto se ed in quanto ne vengano a far parte. Ne consegue che le rimesse effettuate su detto conto a riduzione del saldo passivo, sia con versamenti diretti del correntista, sia con versamenti eseguiti da terzi debitori del correntista, configurano in casi di fallimento di quest'ultimo pagamenti parziali di un suo debito liquido ed esigibile, e come tali sono soggette a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4022 del 4 luglio 1985)
16Cass. civ. n. 2415/1983
La sussistenza di una convenzione di conto corrente, per regolare i rapporti fra agente e preponente, anche al fine dell'applicazione del disposto dell'art. 1832 c.c. in tema di approvazione del conto, postula un'espressa pattuizione, e, pertanto, in difetto di questa, ovvero in presenza di una pattuizione contraria, non può essere desunta dalla mera circostanza dell'invio di estratti-conto circa le rispettive situazioni di dare ed avere.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2415 del 6 aprile 1983)
17Cass. civ. n. 2840/1971
Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831, 2697 c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per il protesto di assegni versati dal correntista) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2840 del 11 ottobre 1971)
18Cass. civ. n. 2893/1969
Il rapporto di conto-corrente, caratterizzato dall'accredito delle reciproche rimesse con rinvio dell'esazione del saldo attivo ad una data stabilita nel contratto, si distingue da altri rapporti ad esso similari soltanto sotto l'aspetto formale, fra i quali va annoverato il c.d. conto di gestione che, consistendo nella semplice scritturazione di crediti e debiti relativi a rapporti a carattere continuativo correnti fra determinati soggetti, manca del necessario esplicito accordo delle parti a differire l'esigibilità del saldo attivo ad un determinato momento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2893 del 30 luglio 1969)