Articolo 1831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Chiusura del conto

Dispositivo

La chiusura del conto (1) con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Note

(1) Con la chiusura del conto si ha, appunto, l'individuazione del saldo e l'esigibilità del credito e non necessariamente anche la cessazione del rapporto contrattuale che può essere stabilita in un diverso momento. Inoltre, anche in caso di scadenza del contratto, questo può essere proseguito per un periodo indeterminato se, chiuso il conto, non si procede alla liquidazione del saldo ma lo si considera la prima rimessa dei un nuovo rapporto (v.1823, comma 2 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 22506/2021

Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 22506 del 9 agosto 2021)

2Cass. civ. n. 15135/2014

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15135 del 2 luglio 2014)