Articolo 1831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Chiusura del conto

Dispositivo

Note

(1) Con la chiusura del conto si ha, appunto, l'individuazione del saldo e l'esigibilità del credito e non necessariamente anche la cessazione del rapporto contrattuale che può essere stabilita in un diverso momento. Inoltre, anche in caso di scadenza del contratto, questo può essere proseguito per un periodo indeterminato se, chiuso il conto, non si procede alla liquidazione del saldo ma lo si considera la prima rimessa dei un nuovo rapporto (v.1823, comma 2 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 15371/2024

2Cass. civ. n. 22506/2021

3Cass. civ. n. 15135/2014