Articolo 1844 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia

Dispositivo

Se per l'apertura di credito[1842]è data una garanzia reale o personale (1), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca (2).

Se la garanzia diviene insufficiente (3), la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante [1943]. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere [1373], [1461] dal contratto [2743] (4).

Note

(1) Se viene concessa una garanzia si parla di apertura di credito garantito, in caso contrario di apertura di credito allo scoperto.

(2) Poiché l'accreditato non diviene debitore al momento della conclusione del contratto bensì quando usufruisce della somma messa a disposizione, si tratta di garanzia prestata per un debito futuro e quindi, se ha natura personale, è soggetta alla disposizione dell'art. 1938 del c.c..

(3) L'insufficienza deriva dal diminuire della garanzia: si pensi all'ipotesi in cui una serie di beni di un negozio, dati a pegno (2784 c.c.), rovini in un incendio ovvero a quella in cui il fideiussore (1936 c.c.) perda parte del proprio patrimonio perché donato ad un terzo.

(4) La scelta tra l'una e l'altra soluzione spetta alla banca, in considerazione della natura del debito, del diminuire della garanzia, delle prospettive di solvibilità che presenta il garantito ecc.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 12685/2004

In tema di apertura di credito in conto corrente assistita da una garanzia personale, non è di per sé contrario ai principi di correttezza e buona fede nei confronti del fideiussore il comportamento della banca che, pur dopo il recesso del fideiussore medesimo, abbia mantenuto in vita il rapporto di apertura di credito con il debitore principale senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia. In tanto un tale comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito, può essere valutato sotto il profilo del contrasto con i suddetti principi, in quanto la banca abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e, quindi, senza la dovuta attenzione (anche) all'interesse del fideiussore. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. - nel confermare la sentenza del giudice di merito impugnata dal fideiussore - ha rilevato che, nella specie, l'affluire sul conto corrente del debitore principale, dopo il recesso del fideiussore, di rimesse ed accreditamenti con l'effetto di ridurre l'esposizione debitoria, ben poteva costituire indice idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento che la garanzia fosse adeguata e che il rapporto potesse proseguire senza pregiudizi per il fideiussore).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12685 del 9 luglio 2004)

2Cass. civ. n. 5316/2004

In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, il principio di correttezza e buona fede non impone automaticamente alla banca di recedere dal contratto nei riguardi del debitore principale solo perché si è verificato, a seguito del recesso del fideiussore, il venir meno della garanzia personale da quest'ultimo in precedenza prestata. Affinché, nei confronti del fideiussore, il comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia, possa essere valutato sotto il profilo del contrasto con il principio di correttezza e buona fede, occorre che la banca stessa abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e senza la dovuta attenzione (anche ) all'interesse del fideiussore.–In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5316 del 16 marzo 2004)