Articolo 1850 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diminuzione della garanzia
Dispositivo
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto (1), la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso (2), con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'articolo [2797] (3).
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Note
(1) Cioè al momento della sua conclusione. Il rapporto (che deve rimanere proporzionale) che corre tra il valore dei beni dati in pegno e l'ammontare dell'anticipazione, è definito scarto.
(2) Si tratta dei c.d. usi bancari, cioè delle pratiche adottate per consuetudine dalle banche.
(3) E' escluso, quindi, che la banca abbia il diritto di recedere dalla stipula, come accade in caso di apertura di credito bancario (1845,1373 c.c.): questo perchè nel contratto di anticipazione la banca ha sempre la facoltà di vendere i beni dati in pegno.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1753/1974
L'anticipazione bancaria è una sottospecie di apertura di credito, caratterizzata dal fatto che essa è necessariamente accompagnata da una garanzia reale. Il venir meno del rapporto di proporzionalità tra le somme anticipate ed il valore della garanzia con conseguente diminuzione di quest'ultima, attribuisce alla banca la facoltà di chiedere un supplemento di garanzia; ma il mancato esercizio di tale facoltà non trasforma la natura del contratto. In tema di anticipazione bancaria, il realizzo, da parte della banca, dei titoli ricevuti in pegno ed il versamento del relativo importo sul conto corrente del cliente, importa la chiusura del rapporto che, col venir meno della garanzia pignoratizia, non ha possibilità di rimanere in vita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1753 del 15 giugno 1974)