Articolo 1850 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diminuzione della garanzia

Dispositivo

Note

(1) Cioè al momento della sua conclusione. Il rapporto (che deve rimanere proporzionale) che corre tra il valore dei beni dati in pegno e l'ammontare dell'anticipazione, è definito scarto.

(2) Si tratta dei c.d. usi bancari, cioè delle pratiche adottate per consuetudine dalle banche.

(3) E' escluso, quindi, che la banca abbia il diritto di recedere dalla stipula, come accade in caso di apertura di credito bancario (1845,1373 c.c.): questo perchè nel contratto di anticipazione la banca ha sempre la facoltà di vendere i beni dati in pegno.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1753/1974