Articolo 1856 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione d'incarichi

Dispositivo

Note

(1) Si tratta degli incarichi previsti dal contratto, come ad esempio quello di incassare, per conto del cliente, somme versate tramite assegno se tra la banca ed il correntista vi è una convenzione d'assegno.

(2) Ad esempio, l'ordine di un terzo di girare una data somma dal proprio conto a quello del correntista, definito, appunto, ordine di giro.

(3) In relazione al mondo bancario la piazza indica il luogo in cui una banca ha una propria sede ovvero, appunto, una filiale, cioè una sede secondaria.

(4) Tale comma prevede una eccezione alla regola per cui il mandato deve essere eseguito personalmente dal mandatario che può farsi sostituire solo se autorizzato dal mandante (v.1717 c.c.). In tale caso, infatti, è la legge stessa a consentire la sostituzione e la banca risponde se è in colpa nella scelta (v.1717, comma 2 c.c.).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 30588/2023

2Cass. civ. n. 16555/2023

3Cass. civ. n. 23580/2017

4Cass. civ. n. 2950/2017

5Cass. civ. n. 10545/2015

6Cass. civ. n. 11961/2003

7Cass. civ. n. 8524/2001

8Cass. civ. n. 5659/1998

9Cass. civ. n. 4486/1998

10Cass. civ. n. 9584/1993

11Cass. civ. n. 5325/1991