Articolo 1879 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

Dispositivo

Note

(1) E' discusso se il comma si riferisca ad un vero e proprio riscatto (1866,1867,1868 c.c.) ovvero ad un diritto di recesso unilaterale (1373 c.c.). A favore della prima tesi milita la rubrica della norma; a favore della seconda l'espressa menzione della rinuncia alla ripetizione delle somme pagate, la quale ha senso in relazione al recesso e non al riscatto.

(2) Si ritiene che la norma si applichi sia alla rendita onerosa sia a quella non onerosa (1872 c.c.).

(3) Si ritiene, però, che si possa inserire nella stipula una clausola che ancori la rendita al variare del potere d'acquisto del denaro.