Articolo 1881 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sequestro o pignoramento della rendita

Dispositivo

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (1) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [438] (2).

Note

(1) Di regola il credito del vitaliziato è trasferibile per atto tra vivi e, quindi, anche suscettibile di sequestro (671 ss. c.p.c.) e pignoramento (491 ss. c.p.c.).

(2) Di regola il giudice, chiamato a decidere, lo fa sulla base del parametro del necessario alla vita dell'avente diritto in relazione alla sua posizione sociale (v.438 c.c.).