Articolo 1883 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esercizio delle assicurazioni

Dispositivo

Note

(1) Inoltre, possono esercitare tale attività anche le società per azioni (2325 ss. c.c.), le società cooperative a responsabilità limitata e le mutue assicuratrici (2511 ss.,2546 ss. c.c.). Sono escluse le società di persone in quanto presentano una struttura non adeguata allo scopo, cioè non in grado, economicamente, di sopportare il rischio (2082 c.c.).

(2) Si veda il D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209,Codice delle assicurazioni private.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1150/1977

2Cass. civ. n. 2211/1969