Articolo 1891 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Dispositivo

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta [963] (1), il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [2756].

Note

(1) In entrambe tali ipotesi la stipula è fatta nell'interesse di un terzo (v.1411 ss. c.c.) e si ha una scissione tra lo stipulante ed il beneficiario. Si ha la prima fattispecie quando, ad esempio, un imprenditore si avvale della collaborazione temporanea di lavoratori per un impiego rischioso e decide di assicurarli. Si ha la seconda quando, ad esempio, il trasportatore che esercita un pubblico servizio di linea conclude la stipula a favore di coloro che usufruiranno del servizio, dei quali non conosce in anticipo l'identità.

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. civ. n. 31345/2022

Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 31345 del 24 ottobre 2022)

2Cass. civ. n. 21863/2022

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata per conto altrui, dal momento che la norma di cui all'art. 1891 c.c., in quanto inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, è applicabile anche a tale tipologia di contratto, e dovendosi intendere l'espressione "per conto altrui" non già come equivalente a "nell'interesse altrui", bensì nel senso di "a vantaggio altrui", con la conseguenza che è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche nella liberazione da un debito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21863 del 11 luglio 2022)

3Cass. civ. n. 4923/2018

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4923 del 2 marzo 2018)

4Cass. civ. n. 30653/2017

Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell'assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell'indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli "in itinere", subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l'A.U.S.L.).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30653 del 20 dicembre 2017)

5Cass. civ. n. 11124/2013

Nell'assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l'efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda - ed ottenga - un aumento della somma assicurata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11124 del 10 maggio 2013)

6Cass. civ. n. 19983/2011

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il venditore-mittente, che ha sottoscritto il contratto assicurativo quale proprietario delle merci assicurate, e non l'acquirente finale, qualora si sia convenuto che il trasferimento del diritto di proprietà della merce medesima debba avvenire al momento della consegna. (Nella specie, relativa a cagliata di latte trafugata durante il trasporto in autostrada, era stato convenuto che il passaggio di proprietà si sarebbe verificato con la consegna agli stabilimenti dell'impresa acquirente, sicchè, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che beneficiario dell'indennizzo fosse, in mancanza del perfezionamento della vendita, il sottoscrittore della polizza).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19983 del 30 settembre 2011)

7Cass. civ. n. 19735/2011

In relazione a polizza assicurativa inerente a merce da spedirsi, intesa ad ottenere copertura per tutti i rischi compresi "tra magazzino e magazzino", ovvero per tutti gli eventi prodottisi fino alla consegna della merce al destinatario finale, ivi compresa la giacenza in magazzino, l'ispezione, espletata dalla polizia doganale, sulla merce sbarcata e presa in deposito da un'impresa portuale, non costituisce fattispecie di consegna, né di liberazione dall'obbligo assicurativo; ne consegue che la copertura assicurativa deve ritenersi estesa "ipso facto" agli ammanchi verificatesi anche successivamente alla verifica doganale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19735 del 27 settembre 2011)

8Cass. civ. n. 22809/2009

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22809 del 28 ottobre 2009)

9Cass. civ. n. 8670/2009

Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti "ex contractu" all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilità all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8670 del 9 aprile 2009)

10Cass. civ. n. 8063/2008

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8063 del 28 marzo 2008)

11Cass. civ. n. 26253/2007

Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione del vettore ad agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori, dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento dell'assicurato, che non aveva profittato dell'assicurazione, il di lui «espresso consenso» a che il contraente esercitasse i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 c.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26253 del 13 dicembre 2007)

12Cass. civ. n. 18514/2007

In tema di assicurazione per conto di chi spetta nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, il diritto all'indennizzo nell'ipotesi di perimento delle cose consegnate va riconosciuto non al mittente-venditore, bensì all'acquirente destinatario della merce in quanto titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa, dovendosi fare applicazione dell'art. 1510, secondo comma, c.c., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all'acquirente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18514 del 3 settembre 2007)

13Cass. civ. n. 9053/2007

In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, secondo comma, c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione. (Nella specie, relativa ad una controversia in cui il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna di quest'ultima e in subordine anche della prima al pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza assicuratrice contro gli infortuni stipulata dall'azienda per le lesioni subiti in un incidente occorso lungo il percorso per recarsi ad un incontro di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse deciso sulla questione dell'interruzione della prescrizione verificando la sussistenza o meno di fatti idonei a produrre l'interruzione stessa, in relazione ad una valida dichiarazione di consenso dell'assicurato all'esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto sulla base degli atti ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto essere esaminati anche d'ufficio dal giudice adito, che aveva invece omesso tale indagine).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9053 del 16 aprile 2007)

14Cass. civ. n. 9284/2005

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest'ultimo un servizio (quello, cioè, di assicurazione), si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negozialesui generisdi contratto a favore di terzo (come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all'art. 1891 c.c. e dalla considerazione che, in caso di piena identità tra le due fattispecie, non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo), sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istitutoexart. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito dell'«interesse» questo risulta, nell'assicurazioneexart. 1891, di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo esso venir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato-terzo, a norma dell'art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell'art. 1411 c.c:: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione, economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l'effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto; ferma l'operatività del principio generale dell'art. 1411 c.c., l'interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo; per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la estensibilità ai medici non dipendenti da una casa di cura di un contratto di assicurazione stipulato dalla detta casa di cura, rilevando ancora che, attesa la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, quest'ultima ben avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dell'inadempimento della prestazione medico-professionale del sanitario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultimo).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9284 del 4 maggio 2005)

15Cass. civ. n. 13456/2004

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, dal comportamento dell'assicurato, che abbia preferito ricevere il risarcimento del danno dal vettore, non può trarsi il di lui «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma dell'art. 1891 c.c.,i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13456 del 20 luglio 2004)

16Cass. civ. n. 18223/2003

In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l'inoperatività della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo in capo alla ditta proprietaria di merci vendute «contro documenti» che le aveva assicurate dai rischi dei trasporto con assicurazione «per conto di chi spetta» per l'irregolarità del comportamento del destinatario della merce, che l'aveva lasciata a lungo nel luogo di destinazione, incustodita, prima di andarla a ritirare constatando l'avvenuto furto).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18223 del 28 novembre 2003)

17Cass. civ. n. 12024/2003

Nell'assicurazione stipulata dal datore di lavoro a favore dei lavoratori, come nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, secondo l'art. 1891, terzo comma, c.c., all'assicurato sono opponibili, a prescindere dalla conoscenza o meno che egli ne abbia avuta, le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto e, di conseguenza, anche quelle relative agli obblighi procedimentali da rispettare per non incorrere in decadenza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12024 del 8 agosto 2003)

18Cass. civ. n. 4917/2003

Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui — la cui stipula impedisce al contraente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, che li acquista direttamente, senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto — il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l'effetto, natura contrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4917 del 1 aprile 2003)

19Cass. civ. n. 10057/2002

La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per sé sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale «assicurazione per conto di chi spetta» ai sensi dell'art. 1891 c.c. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale «assicurazione della responsabilità civile» ai sensi dell'art. 1917 c.c. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10057 del 10 luglio 2002)

20Cass. civ. n. 5556/2002

All'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel, caso in cui il contratto di assicurazione non sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate; è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Né da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5556 del 18 aprile 2002)

21Cass. civ. n. 6644/1998

Nell'ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, presupposto per l'esercizio da parte dell'assicuratore dell'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., è il versamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore al titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa. Tale titolarità, nell'ipotesi di perdita delle cose consegnate al vettore, va ravvisata in capo all'acquirente destinatario della merce e non in capo al mittente venditore, in applicazione dell'art. 1510 c.c., in forza del quale il venditore mittente rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità dell'assicurato con detta consegna si trasferisce dal venditore all'acquirente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6644 del 8 luglio 1998)

22Cass. civ. n. 6482/1996

Nell'assicurazione per conto altrui, quali sono quelle stipulate dagli enti ospedalieri per dare esecuzione alla disposizione dell'art. 30 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo indipendentemente dalla preventiva dichiarazione di volere utilizzare il rapporto, richiesta, invece, dall'art. 1411 c.c. per i contratti a favore di terzi, nella cui categoria rientrano, pur distinguendosi per la diversa disciplina a cui sono assoggettate, le assicurazioni a favore di terzo; ne consegue che il contraente, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6482 del 18 luglio 1996)

23Cass. civ. n. 8658/1995

Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall'art. 1891 c.c., il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso ed, allorché richieda l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, è sufficiente, secondo il generale principio vigente in materia contrattuale, che provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza del contratto e, quindi, dell'obbligo che si assume adempiuto. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratore eccepisca la prescrizione del diritto ad ottenere l'indennizzo, per essergli stata presentata la denuncia del sinistro dopo oltre un anno dal fatto, non incombe sul danneggiato l'ulteriore prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell'esistenza della polizza, né che la mancata conoscenza fosse dovuta a fatto e colpa dello stipulante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8658 del 7 agosto 1995)

24Cass. civ. n. 2140/1995

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell'operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso, qual è quello di trasporto o di spedizione, in quanto la stipulazione di un'assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l'assicuratore ex art. 1891 c.c., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2140 del 25 febbraio 1995)

25Cass. civ. n. 9584/1994

Nell'assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate, la qualità di assicurato, titolare dei diritti derivanti dal contratto, spetta al proprietario delle merci, e non al contraente vettore, la cui copertura per il pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate presuppone una distinta e specifica previsione del contratto assicurativo, non desumibile dalla eventuale rinunzia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, che ha il limitato scopo di consentire al vettore di resistere alla eventuale pretesa dell'assicuratore e non quello di estendere la copertura assicurativa, anche se l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, quest'ultimo non può, pertanto, agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato perché l'art. 1891 c.c. espressamente esclude che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente quando non vi sia stato espresso consenso dell'assicurato e tale norma rende inapplicabile all'assicurazione per conto di chi spetta il generale principio dell'art. 1411 c.c. che, in ipotesi di contratto a favore di terzo, stabilisce che la prestazione rimane al beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne solo se non risulti diversamente dalla natura del contratto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9584 del 15 novembre 1994)

26Cass. civ. n. 2018/1994

Nelle assicurazioni in nome altrui o per conto di chi spetta, tra le quali rientra anche l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo di proprietà di soggetto diverso dallo stipulante, il contraente, anche se in possesso della polizza, può fare valere i diritti derivanti dal contratto solo con il consenso espresso dell'assicurato, al quale questi diritti spettano, ai sensi dell'art. 1891 c.c., e dal quale deve, conseguentemente, considerarsi derivata la legittimazione del contraente, senza che sia dato ricavare l'esistenza di detto consenso in via presuntiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2018 del 1 marzo 1994)

27Cass. civ. n. 187/1993

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di esso costituito), mentre è da escludere, in mancanza di apposita pattuizione, che il vettore, lo spedizioniere o, in genere, chi ha una relazione di custodia con il bene, possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse in conseguenza della responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose in custodia, che può trovare la sua copertura solo nell'altra forma di assicurazione sulla responsabilità civile; pertanto, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, il primo, anche se l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, non può agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, neppure invocando il principio del secondo comma dell'art. 1411 c.c. (che, in ipotesi di contratto a favore di terzi, stabilisce che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne) perché, facendo salve tale norma di carattere generale le ipotesi di cui sia diversamente disposto dalle parti o dalla natura del contratto, l'art. 1891 c.c., espressamente esclude, per i contratti di assicurazione per conto di chi spetta, che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente se non vi sia l'espresso consenso dell'assicurato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 187 del 11 gennaio 1993)