Articolo 1896 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Dispositivo
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese (1).
Note
(1) Si pensi all'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta (1891 c.c.) nella quale non si verifichi, poi, la circostanza che individua l'avente diritto.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 6561/2005
Ai sensi dell'art. 1896 c.c., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà delle parti e malgrado un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6561 del 29 marzo 2005)
2Cass. civ. n. 5081/1998
Per il disposto dell'art. 1896 c.c. la cessazione del rischio comportaipso iurelo scioglimento del contratto di assicurazione senza necessità di una manifestazione di volontà in tale senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso, periodo che coincide con il lasso di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5081 del 21 maggio 1998)
3Cass. civ. n. 6157/1992
Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, c.c., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6157 del 22 maggio 1992)