Articolo 1905 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti del risarcimento

Dispositivo

Note

(1) La norma fissa il c.d. principio indennitario, a norma del quale il ristoro che l'assicuratore è tenuto a versare non può mai essere superiore al danno patito dall'interessato. Le parti possono anche inserire nella stipula clausole c.d. di franchigia semplice, con le quali è pattuito l'esonero dall'obbligo di pagamento fino ad una certa soglia, ovvero clausole c.d. di franchigia assoluta, con cui si stabilisce un abbattimento fisso in ogni caso. Poiché non pongono un limite alla responsabilità, ma all'oggetto, esse non violano l'art. 1229 c.c.. Le parti, inoltre, possono convenire una c.d. soprassicurazione (v.1909 c.c.) se vi è un interesse comune; tuttavia, in tal caso si esula dallo schema del contratto di assicurazione in quanto manca la causa indennitaria (v.1882 c.c.).

(2) Si tratta di una deroga al principio indennitario, in base alla quale si garantisce anche il lucro cessante (v.1223 c.c.). Una ulteriore eccezione si realizza se viene stipulata la clausola c.d. del valore a nuovo, con la quale si conviene che l'assicuratore pagherà la somma necessaria per l'acquisto di un bene uguale a quello danneggiato ma nuovo, a prescindere dal valore che aveva all'epoca del sinistro.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 12565/2018

2Cass. civ. n. 23210/2015

3Cass. civ. n. 15868/2015

4Cass. civ. n. 2469/2015

5Cass. civ. n. 10596/2010

6Cass. civ. n. 395/2007

7Cass. civ. n. 14909/2002

8Cass. civ. n. 4753/2001

9Cass. civ. n. 15407/2000

10Cass. civ. n. 11228/2000

11Cass. civ. n. 13342/1999

12Cass. civ. n. 1437/1996

13Cass. civ. n. 3388/1995

14Cass. civ. n. 9745/1994

15Cass. civ. n. 1962/1984

16Cass. civ. n. 572/1973