Articolo 1908 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Valore della cosa assicurata

Dispositivo

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti [1341] (1).

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (2).

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono (3).

Note

(1) In tal caso si parla di polizza stimata, la quale costituisce un negozio concluso dalle parti al quale si ritengono applicabili, in particolare, le norme dettate in tema di vizi del consenso (v.art. 1427 del c.c.).

(2) La dichiarazione in esame, pur se proviene da una parte (assicurato) ed è comunicata alla controparte (assicuratore) non è da questa accettata per iscritto, come accade per la stima, e rappresenta una semplice dichiarazione di scienza dell'assicurato.

(3) Tale comma costituisce applicazione della eccezione prevista in generale dall'art. 1905 comma 2 c.c..

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 26813/2019

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26813 del 21 ottobre 2019)

2Cass. civ. n. 10602/2018

L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un caso in cui erano state stipulate due polizze contro l'invalidità permanente da malattia, prive di collegamento negoziale o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto trattarsi di due assicurazioni relative al medesimo rischio ma con diversa quantificazione predeterminata del danno, sicché, in forza del principio indennitario, l'importo complessivamente liquidabile non poteva quantificarsi in misura pari alla sommatoria degli importi assicurati con le due polizze, ma doveva necessariamente corrispondere al danno effettivo, da individuarsi nella misura predeterminata dalla polizza che assicurava l'importo maggiore).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10602 del 4 maggio 2018)

3Cass. civ. n. 15868/2015

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15868 del 28 luglio 2015)

4Cass. civ. n. 25405/2013

La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25405 del 12 novembre 2013)

5Cass. civ. n. 4753/2001

L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 c.c. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4753 del 30 marzo 2001)