Articolo 1918 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alienazione delle cose assicurate

Dispositivo

Note

(1) Infatti la scelta del legislatore è nel senso del contemporaneo trasferimento anche del contratto di assicurazione secondo un meccanismo di silenzio-assenso (v. comma 3).

(2) La norma fissa un ulteriore obbligo di comunicazione a carico dell'assicurato alla cui omissione collega una precisa conseguenza (v.1910,1913,1915 c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 27011/2005

2Cass. civ. n. 2746/1998

3Cass. civ. n. 50/1981

4Cass. civ. n. 2781/1972