Articolo 1920 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione a favore di un terzo

Dispositivo

Note

(1) Tale stipula costituisce, appunto, un contratto a favore di terzo (1411 ss. c.c.).

(2) La designazione è un negozio unilaterale (1324 c.c.) non recettizio verso il beneficiario, ma che deve essere comunicato all'assicuratore. Essa può anche essere revocata (v.1921 c.c.).

(3) Il beneficiario, però, deve essere determinato o determinabile al momento della morte dello stipulante, cioè quando gli deve essere corrisposta l'indennità.

(4) Il diritto del terzo nasce con la designazione e non con la stipulazione, come nella ordinaria disciplina del contratto a favore di terzo (1411, comma 2 c.c.). Una volta che si verifica l'evento morte, questo diritto diventa esigibile. Inoltre, esso è acquistato non a titolo successorio, anche se il terzo dovesse essere erede dello stipulante, ma per effetto del contratto di assicurazione: ciò significa che la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario ma viene trasferita direttamente dall'assicuratore al beneficiario (v.1923 c.c.).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 29583/2021

2Cass. civ. n. 11421/2021

3Cass. civ. n. 25635/2018

4Cass. civ. n. 29636/2017

5Cass. civ. n. 26606/2016

6Cass. civ. n. 19210/2015

7Cass. civ. n. 22809/2009

8Cass. civ. n. 6062/1998

9Cass. civ. n. 9388/1994

10Cass. civ. n. 3207/1994